• Home

  • Il sito raccoglie la documentazione e il materiale relativo al percorso che ha portato all'entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia, subentrata alla Provincia omonima in data 31/08/2015

     

     

    Città Metropolitana di Venezia

    In data 8 aprile 2014, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, succesivamente modificata dai decreti legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, e n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

     

    Le dieci città metropolitane previste (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria) sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

     

    Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

     

    Sono organi della città metropolitana:

     

    a) il sindaco metropolitano;

    b) il consiglio metropolitano;

    c) la conferenza metropolitana.

     

    Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

     

    Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

     

    Per quanto riguarda la città metropolitana di Venezia, l'art. 23, co. 1-ter e 1-quater del decreto legge n. 90/2014 hanno stabilito che "In considerazione dell’anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

     

    a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

     

    b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

     

    c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

     

    Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni."

     

  •